Fra le novità della Legge di Bilancio 2018 c’è senza dubbio da sottolineare quella relativa alla possibilità di portare in detrazione (senza limiti di importo) nella misura del 19% dalla dichiarazione dei redditi 2019, le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 anche a favore di familiari a carico affetti da DSA, per frequentare proficuamente i corsi scolastici, per l’acquisto o l’uso di di appositi strumenti e sussidi dedicati a facilitare l’apprendimento degli alunni affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, fino alla scuola superiore. Niente franchigia e detrazione del 19% sull’intero ammontareTale detrazione non è assimilabile alle spese mediche tradizionali: infatti, come riporta il sito GuidaFisco.it, tale detrazione non è soggetta alla franchigia di 129,11 euro e ciò significa che la detrazione al 19% è calcolata sull’intero ammontare della spesa sostenuta nel 2018, e non quindi sulla quota eccedente la suddetta franchigia.
Inoltre, bisogna anche dire che la nuova detrazione fiscale prevista per i DSA non ha un limite di massimo di spesa oltre il quale il beneficio non è ammesso, a differenza di quanto accade con le spese riservate all’istruzione.
Il punto 2 del Provvedimento specifica che il soggetto interessato, sia minorenne che maggiorenne, deve essere in possesso di un certificato medico rilasciato: dal Servizio Sanitario Nazionale, o da specialisti o strutture accreditate, che attesti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento e il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato e il documento/i di acquisto o di utilizzo dello/degli strumento/i.
Quali patologie rientrano nella detrazione
Per usufruire della detrazione fiscale è indispensabile presentare certificazione di una delle patologie definite DSA, disturbo specifico dell’apprendimento, ovvero:
– dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e a decifrare i segni linguistici incidendo sulla correttezza e nella rapidità della lettura;
– disgrafia: disturbo neuromotorio della scrittura;
– disortografia: difficoltà nell’apprendimento della scrittura;
– discalculia: difficoltà negli automatismi di calcolo e di elaborazione dei numeri.
Quali strumenti possono andare in detrazione
La detrazione DSA spetta nel caso di: acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento, e uso di strumenti compensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici e tecnologici che aiutano gli alunni in quei processi in cui hanno dei deficit.
STRUMENTI COMPENSATIVI
Il punto 3.1 del Provvedimento evidenzia che si considerano “strumenti compensativi”:
“…gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”.
Richiamando quanto disposto nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con DSA, allegate al Decreto MIUR 12 luglio 2011, n. 5669, rientrano negli “strumenti compensativi”,
a titolo esemplificativo:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
Il punto 3.2 del Provvedimento evidenzia che si considerano “sussidi tecnici ed informatici” le apparecchiature
e i dispositivi:
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Rientrano in tale definizione, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura.
Il punto 2.3 del Provvedimento 6 aprile 2018 dispone che le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale nel quale sia indicato:
il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Il documento di spesa potrà essere intestato alla persona affetta da DSA o al familiare (es. genitore)
di cui lo studente risulta a carico fiscalmente, sebbene il Provvedimento 6 aprile 2018 non specifichi
nulla al riguardo.