DSA, le spese possono essere portate in detrazione. Il punto 2 del Provvedimento specifica che il soggetto interessato, sia minorenne che maggiorenne, deve essere in possesso di un certificato medico rilasciato: dal Servizio Sanitario Nazionale, o da specialisti o strutture accreditate

Fra le novità della Legge di Bilancio 2018 c’è senza dubbio da sottolineare quella relativa alla possibilità di portare in detrazione (senza limiti di importo) nella misura del 19% dalla dichiarazione dei redditi 2019, le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 anche a favore di familiari a carico affetti da DSA,  per frequentare proficuamente i corsi scolastici, per l’acquisto o l’uso di di appositi strumenti e sussidi dedicati a facilitare l’apprendimento degli alunni affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, fino alla scuola superiore.  Niente franchigia e detrazione del 19% sull’intero ammontareTale detrazione non è assimilabile alle spese mediche tradizionali: infatti, come riporta il sito GuidaFisco.it, tale detrazione non è soggetta alla franchigia di 129,11 euro e ciò significa che la detrazione al 19% è calcolata sull’intero ammontare della spesa sostenuta nel 2018, e non quindi sulla quota eccedente la suddetta franchigia.
Inoltre, bisogna anche dire che la nuova detrazione fiscale prevista per i DSA non ha un limite di massimo di spesa oltre il quale il beneficio non è ammesso, a differenza di quanto accade con le spese riservate all’istruzione.

Il punto 2 del Provvedimento specifica che il soggetto interessato, sia minorenne che maggiorenne, deve essere in possesso di un certificato medico rilasciato: dal Servizio Sanitario Nazionale, o da specialisti o strutture accreditate, che attesti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento e il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato e il documento/i di acquisto o di utilizzo dello/degli strumento/i.

Quali patologie rientrano nella detrazione
Per usufruire della detrazione fiscale è indispensabile presentare certificazione di una delle patologie definite DSA, disturbo specifico dell’apprendimento, ovvero:

dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e a decifrare i segni linguistici incidendo sulla correttezza e nella rapidità della lettura;

disgrafia: disturbo neuromotorio della scrittura;

disortografia: difficoltà nell’apprendimento della scrittura;

discalculia: difficoltà negli automatismi di calcolo e di elaborazione dei numeri.

Quali strumenti possono andare in detrazione
La detrazione DSA spetta nel caso di: acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento, e uso di strumenti compensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici e tecnologici che aiutano gli alunni in quei processi in cui hanno dei deficit.

STRUMENTI COMPENSATIVI
Il punto 3.1 del Provvedimento evidenzia che si considerano “strumenti compensativi”:
“…gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”.
Richiamando quanto disposto nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con DSA, allegate al Decreto MIUR 12 luglio 2011, n. 5669, rientrano negli “strumenti compensativi”,
a titolo esemplificativo:

la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
Il punto 3.2 del Provvedimento evidenzia che si considerano “sussidi tecnici ed informatici” le apparecchiature
e i dispositivi:
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Rientrano in tale definizione, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura.

Il punto 2.3 del Provvedimento 6 aprile 2018 dispone che le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale nel quale sia indicato:
il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Il documento di spesa potrà essere intestato alla persona affetta da DSA o al familiare (es. genitore)
di cui lo studente risulta a carico fiscalmente, sebbene il Provvedimento 6 aprile 2018 non specifichi
nulla al riguardo.