3 novembre 2014
A cura di: Avv. E. Nadia Delle Side studiolegaledelleside.it
La dislessia è un disturbo che interessa circa 350 mila studenti italiani e consiste in una particolare difficoltà nelle abilità scolastiche, ovvero nel leggere, scrivere e nel fare calcoli.
Si parla di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) che sono: dislessia (difficoltà nella lettura), disgrafia/disortografia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli).
Sono disturbi che non hanno nulla a che vedere con le capacità intellettuali, infatti essi non comportano un deficit di intelligenza, neurologico o sensoriale, ragion per cui spesso non vengono riconosciuti e in alcuni casi causano incomprensione da parte degli insegnanti e scoraggiamento o inutili difficoltà nello studio nei ragazzi.
Solo recentemente è stata approvata una legge (n.170/2010) che tutela questi studenti, avviando nelle scuole e nelle università italiane percorsi didattici specifici volti ad aiutare e sostenere gli studenti che soffrono di siffatti problemi.
La Legge 170/10 recante il titolo “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” è nata come una evoluzione alla Legge 104/92 dalla quale però se ne differenzia poiché quest’ultima riguarda adulti e bambini aventi altre forme di handicap fisico, psichico e sensoriale.
Cosa prevede la legge 170/10?
La legge all’articolo 1 definisce i termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, evidenziando invece all’art. 2 le finalità che si prefigge la norma tra cui favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, ridurre i disagi relazionali, garantire una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, favorire la diagnosi precoce.
L’articolo 3 fa riferimento all’individuazione precoce dei DSA, anche da parte della scuola previo avviso alle famiglie. Viene poi evidenziato come le ASL siano deputate al rilascio delle certificazioni necessarie, mentre spetta al Ministero dare il via agli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.
L’articolo 4 fissa le attività formative per il personale dirigente e docente delle scuole che dovranno avere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA.
Rilevante è l’articolo 5 che specifica le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di mezzi compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione (tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove), anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
Inoltre, la legge prevede all’art.7 la flessibilità dell’orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA, limitata però al primo ciclo di istruzione, ossia fino alla terza media, proprio per consentire loro di assistere i figli nei compiti a casa. In ogni caso tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
A chi rivolgersi per avere una diagnosi?
Se si hanno dubbi che un bambino abbia difficoltà di apprendimento occorre richiedere una valutazione specialistica a un neuropsichiatra infantile o a uno psicologo, rivolgendosi alla propria ASL di appartenenza (Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile o di Neuropsicologia), ma anche a specialisti che svolgono privatamente la libera professione. La valutazione conclusiva va poi presentata a scuola in tempo utile in maniera tale che possano essere presi i provvedimenti del caso.
Legge 170/10 e Legge 104/92: differenze
Come già anticipato in precedenza, la legge 170/10 tutela i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento differenziandoli da quelli aventi altre forme di handicap fisico, psichico e sensoriale che trovano invece una tutela nella legge 104/92.
Solo quest’ultima garantisce un insegnante di sostegno, di conseguenza ai bambini con DSA (che in passato avevano anch’essi diritto al sostegno) che non abbiano anche ottenuto la certificazione dello stato di handicap, ai sensi della legge 104, non spetta il docente di sostegno.
Inoltre, senza la diagnosi di DSA gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione come stabilito dalla L. 170/10.
I dislessici possono usufruire della L.104 per avere un insegnante di sostegno?
Premettiamo che la legge 170 riguarda esclusivamente i DSA, mentre la legge 104/92 è destinata ai ragazzi con disagio fisico, psichico e sensoriale tale da costituire un handicap.
La chiara formulazione dell’art. 1 della L.170 esclude che agli alunni con DSA possa essere dato un insegnante per attività di sostegno a meno che tali Disturbi non si accompagnino ad una disabilità certificata ai sensi della Legge n° 104/92. Quindi, solo gli alunni che ricevono la certificazione ai sensi della legge 104 ricevono il sostegno scolastico.
Va chiarito poi che la normativa è applicata in modo diverso nelle varie Regioni e Province, in base agli Accordi di Programma locali, ed attualmente tende ad essere sempre più limitativa. In genere un bambino riceve la certificazione della 104/92 solo nei casi in cui il disturbo è molto severo.
Va da sé che la famiglia a seguito della diagnosi di dislessia deve effettuare la segnalazione a scuola; indipendentemente dalla possibilità di ricevere o meno l’insegnante di sostegno, è importante che il bambino riceva un adeguato supporto nel percorso scolastico che tenga conto delle sue difficoltà.
Dislessia e indennità di frequenza
Così come occorre che i DSA siano particolarmente severi perché ricevano la certificazione ai sensi della L.104, allo stesso modo solo se la dislessia comporta al bambino una difficoltà persistente a svolgere i compiti e funzioni propri della sua minore età, è possibile ottenerel’indennità di frequenza, ossia un sussidio economico di quasi 300 euro al mese che consentirebbe alle famiglie di fronteggiare le spese per i propri figli.